Le azioni proprie vanno computate per il calcolo della maggioranza di qualunque delibera societaria: sia sul capitale totale che su quello presente in assemblea

Cass. sez. I, 03/09/2024 n. 23.557, rel. Falabella, sull’art. 2357 ter c. 2 cc, nella nota lite all’interno del grupppo Salini:

<<1.3. – La conformazione che ha assunto il secondo comma dell’art. 2357-ter, comma 2, a seguito della novella consente di affermare che, proprio muovendo dalla logica che informava la richiamata pronuncia, deve oggi pervenirsi a conclusioni opposte rispetto a quelle cui giunse la medesima. Infatti, nell’odierna versione della disposizione è venuto meno il riferimento al capitale e, come si è visto, le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea, onde esse entrano nel conteggio di tutti i quorum costitutivi e deliberativi: anche quelli che dipendono dal capitale presente in assemblea (come è previsto per le delibera dell’assemblea ordinaria in seconda convocazione). Che il termine maggioranza possa essere riferito, come sostenuto dai ricorrenti, tanto al capitale intervenuto in assemblea quanto all’intero capitale sociale è da escludere, visto che una tale lettura è contrastante col dato letterale, specie se letto in una chiave diacronica, avendo riguardo al diverso tenore delle due versioni della medesima norma, e finisce per postulare l’obiettiva inutilità, e quindi la sostanziale irragionevolezza dell’intervento legislativo del 2010. (…)

La volontà espressa dal legislatore trova ragione nell’esigenza, ben evidenziata da Cass. 2 ottobre 2018, n. 23950 cit., di impedire, nelle società “chiuse”, che le azioni proprie modifichino i rispettivi poteri dei soci e, più in generale, che risulti alterata la c.d. funzione organizzativa del capitale sociale: la prospettiva funzionale associata alla norma vigente è dunque rovesciata rispetto a quella che poteva accostarsi alla precedente versione del testo legislativo, ove era dominante il fine di evitare situazioni di stallo, per l’impossibilità di formare una maggioranza, rispetto a decisioni dalle quali dipendesse la stessa sopravvivenza della società (Cass. 16 ottobre 2013, n. 23540 cit., in motivazione)”.

Poi:

><<1.4. – Oppone la parte ricorrente che accogliendo la soluzione dalla stessa avversata si conferisce ai soci di minoranza un peso maggiore rispetto a quello che avrebbero se le azioni proprie fossero distribuite proporzionalmente tra tutti i soci: è vero, però, che il mancato computo delle azioni proprie può consentire al socio di maggioranza relativa, in situazioni particolari, quale quella in esame, una prevalenza nei processi deliberativi, convertendo, di fatto, quella maggioranza relativa in una maggioranza assoluta; si deve quindi semplicemente prendere atto che il legislatore, facendo uso della propria discrezionalità, di fronte a più soluzioni astrattamente ipotizzabili, ha inteso optare per il criterio che più si mostrava capace di preservare, in seno all’assemblea, gli equilibri preesistenti all’acquisto delle azioni proprie da parte della società. Tale discrezionalità, merita aggiungere, è stata spesa differenziando le società “chiuse” da quelle “aperte” ed escludendo per queste ultime che le azioni proprie fossero incluse nel quorum deliberativo: ciò al fine evidente di consentire che in queste ultime, in cui l’azionariato è diffuso, la maggioranza si formasse in modo più agevole>>.

Sospensione cautelare di modifiche statutarie dell’associazione/partito politico: rigettata l’istanza di revoca

Il Tribunale di Napoli in data 04.03.2022 , RG 21817/2021,   ha rigettato l’istanza di revoca cautelare ex art. 669 decies cpc contro l’ordinanza che aveva sospeso (in sede di reclamo cautelare) due delibere dell’associazione Movimento 5 Stelle (modifica statutaria + nomina presidente) .

Avevo dato conto della decisione qui riesamnata in post 8 febbraio u.s.

La revoca è negata perchè nè il fatto nuovo (regolamento prima non conosciuto!!!) è successivo bensì anteriore nè sono allegate ragioni per cui esso sarebbe comunque stato non conoscibile all’epoca: <<ritenuto, ciò premesso, che il dedotto “regolamento” è atto promanante dalla stessa Associazione che lo ha prodotto in giudizio, trattandosi di atto ad essa interno, regolante un aspetto fondamentale della sua organizzazione e del suo funzionamento ed emanato dagli stessi organi apicali dell’Associazione e quindi da intendersi pe r ciò stesso conosciuto, o comunque sicuramente conoscibile, fin dalla sua adozione, potendo evidentemente aver rilievo, sul piano della sua conoscibilità, il fatto che la funzione di organi rappresentativi dell’ente fosse, al momento della introduzione di questo contenzioso, rivestita da persone diverse da quelle del tempo in cui il regolamento fu adottato>>.

Vista la disposizione citata e trattandosi di atto interno all’associazione, la decisione è esatta. Anzi, scontata: al punto che questa porzione di processo cautelare può probabilmente dirsi promossa quanto meno con colpa grave (a fini di spese di lite).

Sospensione cautelare di modifiche statutarie dell’associazione/partito politico

Le vicende interne al MOvimento 5 stelle si concretizzano in odierna ordinanza del Tribunale civile di Napoli, emessa su ricorso di tre associati , giudice M. Pugliese, leggibile pure qui  oppure, ancora, nel sito del Foglio).

Si tratta di Trib. Napoli, 7 sez. civ., 03.02.2022, giudice Pugliese Marco. Si tratta di reclamo cautelare che riforma l’ordinanza di primo grado cautelare, la quale aveva negato la sospensione della delibera impugnata.

La ragione della probabile annullabilità ex art. 23 c.c., e quindi della attuale sospensione cautelare dela delibera, sta nella violazione della regola statutaria procedurale secondo cui doveva presenziare la maggioranza degli iscritti . Nel caso specifico invece sono stati esclusi gli iscritti da meno di sei mesi: ipotesi sì prevista dallo statuto, ma solo dopo apposito regolamento, che però ancora non era stato emanato..

In particolare:  <<Ai sensi dell’art. 6 dello statuto allora vigente, in prima convocazione l’assemblea indetta per la modifica dello statuto dell’associazione poteva deliberare soltanto “qualora vi abbia partecipato almeno la maggioranza
assoluta degli iscritti”. Poteva essere introdotta una restrizione alla partecipazione alle assemblee rispetto agli iscritti da meno di 6 mesi, ma con regolamento adottato dal comitato di garanzia, su proposta del comitato direttivo. Agli atti invece risulta che l’assemblea del 3 agosto 2021 è stata indetta con l’esclusione degli iscritti da meno di 6 mesi sulla base dell’art. 4 dello statuto che disciplina le modalità con cui l’associazione effettua le consultazioni degli iscritti, che alla lett. c) prevede espressamente l’esclusione degli iscritti da meno di sei mesi. E ciò in assenza di un “regolamento adottato dal Comitato di Garanzia, su proposta del Comitato direttivo”, come risulta dall’istruttoria processuale.>>

E poi: <<3.1.2 L’illegittima esclusione dalla platea dei partecipanti all’assemblea del 3 agosto 2021 degli iscritti all’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE da meno di sei mesi ha determinato l’alterazione del quorum assembleare nella deliberazione di modifica del proprio statuto. Tale delibera infatti risulta adottata sulla base di un’assemblea formata da soli 113.894 iscritti (quelli da più di sei mesi) in luogo dei 195.387 associati iscritti a quella data; con l’illegittima esclusione di 81.839 iscritti all’ente dal quorum costitutivo e deliberativo, maggiore dei soli 60.940 associati che hanno partecipato all’assemblea, la cui delibera è stata poi approvata dall’87% di questi (v. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta). Appare chiaro, quindi, che l’assemblea dell’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE che ha deliberato il 3 agosto del 2021 non era  correttamente costituita perché risulta che vi hanno partecipato un numero di iscritti inferiore a quello richiesto in prima convocazione. I 60.940 iscritti che vi hanno partecipato erano di numero inferiore alla metà più uno del totale degli iscritti all’associazione (che come visto era 195.387).  Ai sensi dell’art. 23 c.c. la violazione delle disposizioni contenute nello statuto dell’associazione comporta, su domanda di qualunque associato, l’annullamento della relativa deliberazione che sia stata impugnata. E la delibera del 3 agosto 2021 dall’ASSOCIAZIONE MOVIMENTO 5 STELLE risulta allo stato adottata in violazione dello statuto dell’ente allora in vigore, con riferimento all’art. 6>>

Decisione ineccepibile.

Da notare che l’ordinanza si riferisce alla violazine della clausola sul quorum costitutitvo, non del dovere di avvisare gli aventi diritto: cioè la violazione pare attenere al numero dei presenti, non all’omesso invio a tutti dell’avviso di convocazione.      Resta dunque oscuro se ci sia stata pure una omessa convocazione, che costituirebbe una violazione distinta dal (e logicamente prioritaria al)  mancato raggiungimento del quorum: la quale ad es. nel diritto soceitario genera nullità della delibera, ma probabilmente non nel diritto delle associaizoni, il cui art. 23 cc cotempla solo l’annullabilità.

Il Trib. non si fa carico di estendere l’art. 23 cc , previsto per l’associazione riconosciuta, ad una associazione non riconosciuta, quale presumibilmente è l’associazine politica de qua: lo applica de plano, con estensione solo implicita. Estensione sì corretta, ma -invece- da esplicitare.