La domanda di registrazione del marchio denominativo <TRUMP TOO SMALL> per magliette era stata respinta dall’USPTO, perchè non c’era il consenso del titolare del nome e perchè indicava falsamente un’associazione con lui.
La frase si riferisce al noto scambio di battute “fisico-dimensionali” tra Trump e Marc Rubio, di qualche anno fa.
L’impugnazione fondata sulla violazione del diritto di parola venne respinta dal Board amministrativo.
Ma la corte di appello federale 24.02.2022, n° 2020-2205, in re: Steve Elster, rifroma: il rifiuto di registrazione è incostituzionale perchè contrastante appunto col diritto di parola del Primo Emendamento.
Irrilevanti sono sia l’eccezione di privacy (assente per un personagigo pubblico, sub IV, p. 11), che di right of publicity , non essendoci nè uno sfruttamento della notorietà di Trump (qui è però difficile veder quale legittimazione abbia il Governo) nè un’induzione del pubblico a pensare che egli abbia dato il suo endorsement al prodotto (su cui avrebbe legittimazione il Governo: sub V, p. 12/4).
Del resto la domanda di marchio e il suo uso costituiscono private speech, p. 5, che può invocare il 1° Emend., anche se per uso commerciale, p. 9.
In conclusione il rifuto di registrazione è annullato.
Mi pare in realtà trattarsi di uso parodistico o meglio satirico.
In UE è discusso se possa invocarsi l’uso parodistico di un marchio altrui, magari rinomato.
In prima battuta potrebbe rispondersi positivamente sulla base di un diritto di parola o di critica (da un lato l’art. 21 cpi e .art. 14 dir. UE 2015/2436 sono muti sul punto ; dall’altro il diritto di manifestazione del pensiero, se ravvisato nel caso specifico, non sarebbe inibito dalla mancanza di espressa sua previsione).
A ben riflettere, però, la cosa non è semplice, potendo l’operazione nascondere uno sfruttamento abusivo della notorietà altrui.