Cass. sez. II, ord. 08/03/2024 n. 6.311, rel. Treapuzzano, precisa un importante aspetto pratico processuale:
<<Si evidenzia che, affinché il convenuto possa impedire la pronunzia di rescissione per lesione ultra dimidium, attraverso l’offerta di riduzione ad equità del contratto, occorre che detta offerta sia tale da ricomprendere la differenza tra la somma corrisposta ed il valore del bene al momento della costituzione del rapporto, e non soltanto idonea ad eliminare la sproporzione tra le due prestazioni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24247 del 29/11/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5458 del 22/11/1978).
Senonché siffatta richiesta subordinata di riconduzione ad equità del contratto rescindibile è stata disattesa alla stregua dell’insufficienza della somma offerta di Euro 45.127,00 o “tutt’al più” di Euro 76.752,00, benché l’istanza originariamente proposta in primo grado – e reiterata in appello – demandasse altresì, in via gradata, al giudice di determinare la diversa somma ritenuta di giustizia al fine della riconduzione ad equità del contratto.
Orbene, l’offerta di modificare il contratto rescindibile, in modo da ricondurlo ad equità, qualora sia formulata nel corso del giudizio, può anche limitarsi a chiedere la determinazione al giudice, in base ad elementi oggettivi da accertarsi in giudizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10976 del 19/05/2014; Sez. 2, Sentenza n. 5922 del 25/05/1991; Sez. 3, Sentenza n. 1067 del 24/03/1976; Sez. 3, Sentenza n. 2748 del 18/09/1972). E in tal caso il giudice che ritenga inadeguata la minore somma offerta può integrarla.
Solo laddove la domanda contenga l’esatta indicazione delle modificazioni offerte, senza demandare al giudice alcuna integrativa valutazione sulla determinazione del quantum, questi non ha il potere di integrarla o di modificarla; ma deve accoglierla, se ritiene sufficienti le proposte modificazioni a ricondurre ad equità il contratto, o rigettarla, in caso contrario.
Nella fattispecie, nondimeno, la circostanza che la Indifir abbia precisato, all’esito dell’indicazione, a cura del giudice di prime cure, della somma ulteriore eventualmente dovuta per ripristinare l’equità dell’accordo, pari ad Euro 500.000,00, che – in esito alla valutazione di possibile insufficienza della somma offerta di Euro 45.127,00 – sarebbe stata disponibile a versare, allo scopo di ricondurre il contratto rescindibile ad equità, “tutt’al più” l’importo di Euro 76.752,00, rende plausibile la prospettazione della sentenza impugnata, secondo cui l’originaria richiesta gradata che rimetteva al giudice la determinazione di una diversa somma ritenuta di giustizia fosse stata superata.
La rimessione di quanto dovuto alle determinazioni di giustizia, allo scopo di ottenere la declaratoria auspicata, cessa, infatti, allorché la domanda sia successivamente confinata entro una precisa quantificazione.>>