Cass. sez. III, ord. 14/02/2024 n. 4.132, rel. Gorgoni:
<<il Tribunale ha correttamente attribuito rilievo al fatto che l’albergatore risponde non solo delle cose che gli sono affidate per essere custodite (art. 1784 cod. civ.), ma anche del deterioramento, della distruzione o della sottrazione delle cose “portate in albergo” (art. 1783 cod. civ.);
per cose portate in albergo s’intendono le cose che rispondono all’uso normale e comune, immesse nei locali che l’albergatore lascia a disposizione dei clienti (la camera per l’uso esclusivo del cliente, i locali di uso comune, le pertinenze, come giardini, piscine, rimesse, tratti di spiaggia riservati ai clienti dell’albergo, ecc.), per il tempo nel quale il cliente usufruisce dell’alloggio, in forza del contratto (art. 1783, n. 1, cod. civ.); per le cose portate in albergo, e di cui il cliente mantiene il possesso, la responsabilità dell’albergatore è indipendente da qualsiasi consegna, essendo essa collegata al solo fatto dell’introduzione degli effetti personali del cliente nei locali dell’impresa, per il tempo in cui si dispone dell’alloggio;
proprio il rilievo che l’albergatore non può rifiutare di ricevere in custodia gli oggetti di valore (tranne i casi espressamente previsti dall’art. 1784 cod. civ.) dimostra che non vi è l’obbligo per il cliente di affidarli in custodia, mancando una specifica previsione normativa in tal senso; il cliente che non si avvale della possibilità di consegnare detti oggetti in custodia corre solo il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l’integrale risarcimento del danno (art. 1783 cod. civ.), a meno che non provi la colpa dell’albergatore ai sensi dell’art. 1785-bis cod. civ. (Cass. 05/12/2008, n. 28812); la responsabilità limitata costituisce, dunque, il punto di equilibrio tra l’esigenza del cliente di non portare con sé le cose introdotte in albergo e l’esigenza di non gravare eccessivamente sull’albergatore con una responsabilità illimitata;
poiché nel caso in esame, con accertamento di fatto congruamente motivato e come tale non censurabile in sede di legittimità, i giudici del merito hanno riconosciuto la colpa dell’albergatore per il fatto di avere predisposto una rastrelliera in prossimità della sala da pranzo, collocata in una posizione che ne rendeva impossibile la sorveglianza al personale dell’albergo, non ricorre nella specie l’esonero di responsabilità dell’albergatore, previsto invece dall’art. 1785 cod. civ. nei casi in cui il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita, ovvero dipendano da forza maggiore o dalla natura della cosa (cfr. Cass. 22/02/1994, n. 1684);>>
Giusto ma anche di facile soluzione.