Cass. sez. I, ord. 13 dicembre 2023 n. 34.883, rel. Poletti:
<<In tema di separazione personale, non sono ripetibili le attribuzioni effettuate da un coniuge in favore dell’altro in costanza della vita matrimoniale, in quanto – in assenza di prova contraria – si presume che tali dazioni concorrano a realizzare il progetto di vita in comune. Sono invece ripetibili le attribuzioni successive alla separazione posto che in tal caso è certamente cessato il progetto familiare.
Il dovere di contribuzione è per i ‘bisogni della famiglia’ e, dunque, va inteso (non nell’interesse esclusivo dell’altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell’interesse collettivo della famiglia) ed ampio (ad es., costituisce adempimento del dovere di contribuzione: mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un’altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell’altro coniuge per poterla abitare congiuntamente; partecipare alle spese per l’acquisto dell’abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni ….)”, per cui deve escludersi (salvo che sia fornita prova contraria) la ripetibilità delle attribuzioni eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita comune>>.
(massima di Valerfia Cianciolo di Ondif)