Interessante rinfresco di due questioni in tema di revocatoria ord. in Cass. sez. 3 del 14 luglio 2023 n. 20.232, rel. Cricenti.
Motivazione breve, chiara e persuasiva.
1) << Invero, le ragioni che a favore della revocabilità sono fatte valere da questa Corte anche prima della riforma nel diritto societario continuano naturalmente a valere anche dopo.
Giova riassumerle: l’art. 2332, attiene alla nullità del contratto e non ai vizi della singola partecipazione, che si attua mediante il conferimento; non è implicato il principio di separazione tra il patrimonio del socio e il patrimonio della società in quanto il bene oggetto di revocatoria non ritorna nel patrimonio del debitore, essendo solo dichiarata l’inefficacia nei confronti del creditore di costui; infine non interferisce con la disciplina in tema di trascrizione poiché quest’ultima tutela gli aventi causa dell’acquirente diretto e non quindi la società che riceve il conferimento, che, ai sensi dell’art. 2901 c.c., è considerata terza (Cass. 23891/2013, ma si veda altresì quanto ad una srl unipersonale Cass. n. 27290 del 2022).
Ora, queste ragioni permangono inalterate pur dopo la riforma dell’art. 2332 c.c., che non ha disciplinato il patrimonio sociale in modo da renderlo incompatibile con la revocatoria dei conferimenti, né dalla riforma di quella norma risulta che la revocatoria, la quale, si ripete, mira a far dichiarare inefficace l’atto nei confronti del creditore, è diventata incompatibile con la nuova disciplina delle cause di nullità.
Ne’ infine la nuova disciplina dell’art. 2332 c.c., ha inciso dell’art. 2901 c.c., u.c., che fa salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buonafede.
Senza contare infine che se l’atto di conferimento fosse irrevocabile, non soggetto a revocatoria, sarebbe uno strumento sicuro per sottrarre beni alla garanzia del creditore>>.
2) <<l ricorrente censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha ritenuto che la sostituzione del bene immobile con una quota societaria ha costituito pregiudizio per il creditore, nel senso che per costui altro è avere la garanzia di un bene immobile altro quella di avere la garanzia di una quota societaria: ciò in quanto il bene immobile è più facilmente liquidabile in sede esecutiva di una partecipazione ad una società.
Secondo il ricorrente questo apprezzamento è del tutto arbitrario, nel senso che se la questione è quella della più o meno agevole liquidazione in sede esecutiva, i beni immobili presentano le stesse difficoltà di liquidazione delle partecipazioni societarie, e comunque non è affatto detto che per un terzo acquirente non sia più appetibile la quota societaria rispetto al bene immobile.
Il motivo è infondato.
E’ regola che a rendere legittima l’azione revocatoria non è necessaria una compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, essendo sufficiente che l’atto di disposizione abbia reso meno agevole o più difficile la soddisfazione del credito (Cass. 1902/20215) e dunque correttamente la corte di merito ha tenuto in conto la maggiore difficoltà di liquidare una quota rispetto a quella di vendere un immobile.
Inoltre, è principio di diritto che anche una variazione qualitativa del patrimonio del debitore giustifica un’azione revocatoria (Cass. 26151/2014), e tale deve ritenersi la sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, essendo noto che queste sono soggette a mutamenti di valore, se non altro, maggiori di quelli>>.