Importanti precisazioni operative in Cass. sez. II, ord. 3 giugno 2024 n. 15.465, rel. Criscuolo:
<<L’onere di allegazione della parte impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, e ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l’esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius. Una volta soddisfatto tale onere deve reputarsi che l’attore soddisfi l’onere di specificità della domanda impostogli dalla legge una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, e al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione.
In tal senso, non può però imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione, sia ai fini della precisazione del relictum che del donatum, e che l’individuazione della lesione debba avvenire in termini matematici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, quale scaturente dalle vicende successorie, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto invece la legge gli riserva>>.
(massima di Valeria Ciancolo in Ondif)
A cui va aggiunta Cass. Sez. II, Ord., 28 maggio 2024 n. 14.881, Rel. Cons. Mondini:
<<Al riguardo deve tenersi conto del diverso principio, affermato da questa Corte, secondo cui (Cass. n. 1297 del 1971) la prova della consistenza dell’asse e della conseguente lesione dei diritti di legittimario può essere fornita anche a mezzo presunzioni purché munite dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., principio ribadito anche di recente (Cass. n. 1357 del 2017; Cass. n. 18199 del 2020) a mente del quale, ancorché il legittimario che agisca in riduzione abbia l’onere d’indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, può, a tal fine, allegare e provare – anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti – a tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, aggiungendo altresì che una volta ravvisata la ricorrenza delle presunzioni come sopra connotate, risulta legittimo anche l’esperimento della C.T.U. d’ufficio, atteso che, una volta che l’attore in riduzione ha assolto il suo onere probatorio, il giudice ha il dovere di disporre la C.T.U. per stimare il valore dei beni costituenti il relictum e il donatum (in particolare, per la riduzione di donazione modale v. Cass. n. 6925 del 2015). Del resto, l’imputazione non è una condizione dell’azione, a differenza della preventiva accettazione con beneficio di inventario nel caso di azione di riduzione esperita contro soggetti non chiamati come coeredi, ma è una prodromica operazione di calcolo di natura esclusivamente contabile, diretta al riscontro della effettiva lesione della legittima ed ancor prima di determinare con precisione la stessa entità della legittima spettante al legittimario.
In ogni caso va sottolineato che la puntuale individuazione delle componenti patrimoniali, sulla scorta delle quali procedere alla ricostruzione del relictum ed eventualmente del donatum, costituisce un’attività riservata alla fase introduttiva del giudizio che soffre delle preclusioni legate alla fissazione del thema decidendum avendo questa Corte ribadito, in ragione dell’applicazione anche alle controversie in materia di scioglimento della comunione del regime delle preclusioni dettato per il processo ordinario di cognizione, per cui nel giudizio di riduzione per lesione della legittima, come anche in quello di divisione, è esclusa la possibilità di allegare ovvero provare, per la prima volta in appello, l’esistenza di altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del “relictum” e, conseguentemente, dell’effettiva entità della lesione, dovendo il potere di specificazione della domanda manifestarsi nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di rito (Cass. n. 28272 del 2018), tuttavia ben potrebbe la stessa allegazione da parte delle convenute degli elementi patrimoniali da prendere in considerazione ai fini della riunione fittizia o in particolare in vista dell’imputazione ex se, ove connotata da specificità (ad esempio con la puntuale individuazione delle donazioni non indicate in citazione ovvero dei beni relitti del pari non indicati da parte attrice), consentire al giudice di poter comunque procedere, se del caso avvalendosi anche di una CTU (che proprio perché chiamata a valutare ben individuati componenti patrimoniali non avrebbe carattere esplorativo) alla verifica della ricorrenza della lesione ovvero della corretta individuazione del soggetto destinato a subire le conseguenze derivanti dall’accoglimento dell’azione de qua.
Va poi affermato che l’eventuale carenza di prova in merito all’effettiva esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad incrementare il relictum ovvero il donatum determina invece il rigetto della domanda o il suo accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi appunto non più sul piano delle attività assertive e di allegazione ma sul diverso piano del soddisfacimento dell’onere della prova incombente su colui che agisce in giudizio.
L’onere di allegazione della parte effettivamente impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione, ma una volta soddisfatto tale onere (anche per effetto dell’attività di allegazione della altre parti del giudizio), deve reputarsi che l’attore soddisfi l’onere di specificità della domanda impostogli dalla legge una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, ed al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione. Si deve, dunque, ritenere che la decisione di appello, nel confermare il rigetto della domanda di riduzione, senza dare alcuna contezza delle precisazioni ed allegazioni probatorie compiute dai ricorrenti sia nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia di quello in sede di gravame, non risulta essersi conformata ai principi di diritto di questa Corte, come sopra precisati, per cui va disposta la cassazione della decisione sul punto (Cass. n. 18199 del 2020), dovendo il giudice del rinvio tenere conto del principio per cui “Nel caso di esercizio dell’azione di riduzione, il legittimario ha l’onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all’uopo l’indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva” >>;