Right of publicity veneto (sullo sfruttamento illecito della notorietà altrui)

Caso classico di sfruttramento della notorietà altrui deciso da Trib. Venezia n° 1391/2021 del 06.07.21, RG 1004/2020, Fiorin Granzotto c. Output srl.

L’attrice aveva concesso di farsi fotografare da fotografi acccreditati in occasione del festival musicale 2018 di Treviso ;  aveva poi visto riprodotto abusivamente tale  ritratto sui social e su locandina del festival dell’anno seguente.

Agisce quindi contro l’organizzatore del Festival e con successo.

< L’attrice ha fornito adeguata prova dello sfruttamento della sua immagine su incarico e nell’interesse della convenuta Output srl, organizzatrice dell’Home Festival poi ridenominato Core Festival, che ne ha tratto sicuro giovamento a fini commerciali.
La pubblicazione della immagine è, infatti, avvenuta sia sui social network, accessibili ad un numero indeterminato di persone, sia attraverso comunicazione promo pubblicitaria dell’evento (cartellonistica, volantini, comunicazioni email, pubblicazioni cartacee), tanto che per la capillarità della diffusione dell’immagine l’attrice è divenuta la ragazza immagine simbolo dell’edizione 2019 >.

Determinazione del danno: <Tenuto conto della capillarità della diffusione dell’immagine, rivolta ad un pubblico indeterminato e potenzialmente molto numeroso, della pubblicità sui social network, dell’esposizione a mezzo gigantografie pubblicitarie affisse nelle principali città del Veneto, della notorietà del Core Festival e del presumibile vantaggio economico conseguito dall’Organizzatore dell’evento, nonché dell’elevato gradimento riscosso dall’immagine come si ricava dal numero di visualizzazioni raggiunto sui social network appare congruo riconoscere, in via equitativa, all’attrice, a titolo di risarcimento dei danni, l’importo onnicomprensivo di € 20.000,00, determinato all’attualità>.

Va solo detto che il Tribunale non chiarisce il rapporto tra le successive riproduzioni e le iniziali fotografie autorizzate: non è  che tale autorizzazione coprisse anche gli usi poi contestati? il Tribunale non si esprime.

Il caso Gianni Rivera c. RCS: tra right of publicity , libertà di informazione e data protection

Cass. sez. 1  n. 19.515 del 16 giugno 2022 decide il ricordo nella lite RCS c. Gianni Rivera.

Il noto calciatore e poi parlamentare aveva lamentato la diffusione abusiva della sua immagine inserita in un DVD e poi in medagliette.

La SC regola solo la prima fattispecie (l’altra era stata processualmente abbandonata).

Le foto inserite nel DVD rigurardavano : << 7. … Una, menzionata in ricorso e materialmente incorporata nella memoria illustrativa, raffigura R.G. che scende dall’aereo brandendo la Coppa intercontinentale appena vinta (cfr ricorso, pag.14, penultimo capoverso).

Un’altra, menzionata in ricorso, raffigura R.G., insieme ad altri noti calciatori della (OMISSIS) dell’epoca, M.S., D.S.G. e I.A., in un ritiro della Nazionale (cfr ricorso, pag.13, primo paragrafo); un’altra ancora (sempre in ricorso, pag.13, primo paragrafo) lo ritrarrebbe presumibilmente nel corso di un’intervista; nulla si sa di più preciso, salvo la connotazione descrittiva in negativo operata dalla sentenza impugnata (esclusione della raffigurazione di R. in azione di gioco o in divisa da calciatore).>>

Per la SC , che riforma la decisione di appello, il contesto era legato al settore di provenienza della notorietà e dunque la pubblicazione rispettata gli art. 10 cc – 97 l. aut.       A nulla c’entra che Rivera fosse in abito civile anzichè in tenuta sportiva, come vorrebbe la corte di appello.

L’affermazione è esatta, anche se quasi scontata: è ovvio che i due contesti sopra indicato rientrino nell’ambito di lecita riproduzione ex art. 97 l. aut.

In particolare: <<Il punto è quindi se la notorietà di un personaggio possa essere rigorosamente delimitata allo stretto ambito delle attività in cui si è inizialmente delineata e da cui è emersa. ,…

18. Il Collegio conviene con il Procuratore generale che non si tratta di addivenire a una lettura estensiva dell’art. 97 L.d.a., ma più semplicemente di diagnosticare e riconoscere l’ambito della notorietà effettivamente raggiunta da un personaggio pubblico e il correlativo spazio di operatività della deroga prevista dalla legge alla necessità del consenso del personaggio ritratto.

19. Pare tuttavia eccessivo spingersi sino a sostenere che i ritratti fotografici dei personaggi dello sport, come pure quelli dei protagonisti della musica di consumo o del cinema, per limitarsi ai casi esemplificati nella requisitoria del Procuratore generale, possano essere divulgati, senza il loro consenso, anche in contesti del tutto avulsi da quelli che hanno reso noti tali personaggi.

Occorre pur sempre verificare non solo il rispetto del decoro, della convenienza e della reputazione, ma anche quello della sfera di riservatezza che la persona ritratta ha inteso legittimamente proteggere dalle ingerenze altrui.

20. Il Collegio ritiene dunque che la corretta applicazione dell’esimente dell’art. 97 L.d.a. renda lecita la divulgazione di ritratti fotografici di personaggi famosi non solo allorché essi siano raffigurati nell’espletamento dell’attività specifica che li ha consegnati alla pubblica notorietà (vale a dire: per lo sportivo l’attività agonistica, per il cantante l’esibizione sul palco, per l’attore la recitazione in scena), come troppo restrittivamente perimetrato dalla Corte milanese, ma anche quando la fotografia li ritrae nello svolgimento di attività accessorie e connesse, che rientrano nel cono di proiezione della loro immagine pubblica e quindi nella sfera di interesse pubblico dedicato dalla collettività alla loro attività.

Vi rientrano pertanto certamente le fotografie che ritraggono un noto calciatore in partenza o al rientro per una competizione sportiva, o mentre esibisce un trofeo vinto, o nell’atto di rilasciare a un giornalista una intervista legata alla sua attività, o ancora insieme ad altri calciatori, per di più se in un ritiro organizzato dalla sua squadra o dalla (OMISSIS).

Ipotesi tutte in cui l’atleta, pur non indossando la divisa e non praticando attualmente il proprio sport, viene raffigurato in stretta connessione con l’ambito di attività per cui ha conseguito la notorietà, e in cui è oggetto di interesse da parte del pubblico proprio in quanto sportivo noto.

E’ evidente che nei casi esemplificati l’interesse del pubblico è rivolto proprio al personaggio sportivo, per vedere come gioisca dei propri trionfi, come si relazioni con la stampa specializzata, come si prepari alle partite e come si rilassi dopo di esse, come interagisca con altri atleti famosi: per personaggi di quel calibro non si può circoscrivere la notorietà all’ambito originario da cui è germinata (nel caso il calcio) per escludere situazioni in cui l’atleta viaggia, parla con altri calciatori, o appare in pubblico in abiti borghesi ma in connessione con la propria attività.

Per giunta, la diversa interpretazione, troppo restrittiva dell’art. 97 L.d.a., accolta dalla Corte milanese, dovrebbe valere anche per la stampa ordinaria, come osserva persuasivamente la ricorrente.>>

Resta invece fuori dall’ambito dell’esimente la fotografia del personaggio <<ritratto in occasioni private, prive di alcun collegamento, anche indiretto, con l’attività che ha determinato la celebrità e per le quali, del tutto lecitamente, il personaggio noto ha esercitato il diritto di ammantare di riservatezza, attraverso uno jus excludendi alios, la propria sfera privata>>.

Interessante è il punto sul se vi sia stato uso commerciale dell’immagine, annosa questione: <<22. Nella fattispecie, inoltre, l’immagine di R.G. non è stata utilizzata a fini pubblicitari e promozionali, che non possono essere desunti meccanicamente dalla natura imprenditoriale dell’attività di RCS.

Non bisogna infatti confondere la natura professionale dell’attività di cronaca informativa e documentazione didattico-culturale, che comporta la pubblicazione di informazioni e di immagini, con le finalità di utilizzo dell’immagine in senso stretto.

Altrimenti – come osserva efficacemente la ricorrente – si finirebbe per interdire l’esercizio stesso della cronaca giornalistica: suona assai convincente l’argomentazione della difesa di RCS che obietta che, così ragionando, le sarebbe stato interdetto pubblicare le foto anche sui quotidiani o settimanali del gruppo editoriale.

E difatti l’attività informativa, didattica e culturale, ben può essere rivolta anche con lo sguardo al passato, per raccontare e illustrare in modo organico vicende pregresse, e non solo con l’attenzione al presente per aggiornare sugli eventi in corso>>

Qui sarei meno sicuro, dipendendo dal contenuto del DVD: un record di immagini giustapposte senza approfondimento storico/sportivo, ad es., sarebbe lecito?

Marchio contenente il nome di Trump con modalità allusiva: è free speech

La registrazione per abbigliamento del marchio denominativo TRUMP TOO SMALL è stata negata dal reclamo amministrativo dell’USPTO per violazione del 15.us code § 1052.c, secondo cui <<No trademark …  shall be refused registration … unless it … (c) Consists of or comprises a name, portrait, or signature identifying a particular living individual except by his written consent, or the name, signature, or portrait of a deceased President of the United States during the life of his widow, if any, except by the written consent of the widow>> (norma crrispondente al nostro art. 8.2 cod. propr. ind.).

la corte di appello federale riforma la decisione e afferma che qui ricorre il free speech,  per cui l’azione della sua inibizione è incostituzionale (sentenza 02.24.2022, caso 20.2205, IN RE: STEVE ELSTER).

Irrilevanti -rectius non pertinenti, direi-  sono le eccezioni di  violazione diprivacy e di right of publicity sollevate dal governo.

Dunque:

– anche un marcbio costituisce espressione di diritto di parola

– anche se ha fini commerciali, non perde tale qualificazione.

– nessun interesse pubblico si oppone alla tutela da Primo Emendamento: The question here is whether the government has an interest in limiting speech on privacy or publicity grounds if that speech involves criticism of government officials speech that is otherwise at the heart of the First Amendment.  Nè privacy nè right of publicity , come detto: The right of publicity does not support a government restriction on the use of a mark because the mark is critical
 of a public official without his or her consent, p. 15)

Dal punto di vista italiano, è incomprensibile l’eccezioone di violazione di privacy e right of publicity, mancando ogni legittimazione in capo al governo.

(notizia e link alla sentenza da Lisa Ramsey nel blog del prof. Eric Goldman)

La proprietà intellettuale, cui non si applica il safe harbour ex 230 CDA, comprende pure il right of publicity

Una giornalista vede la propria immagine riprodotta illecitamente in Facebook e nel social Imgur, cui portava un link presente in Reddit.

Cita tute le piattaforme per violazione del right of publicity (r.o.f.) ma queste invocano il § 230 CDA.

Il quale però non si applica alla intellectual property (IP) (§ 230.e.2).

Per le piattaforme il right of publicity è altro dall ‘ IP e dunque il safe harbour può operre.

La pensa allo stesso modo il giudice di primo grado.

Per la corte di appello del 3° circuito, invece, vi rientra appieno: quindi il safe harbour non opera (sentenza Hepp c. Facebook, Reddit, Imgur e altri, N° 202725 & 2885, 23.09.2021)

I dizionari -legali e non- alla voce <intellectual property> indirettamente comprendono il r.o.f. (p. 18-19): spt. perchè vi includono i marchi, cui il r.o.f. va assimilato.

(sub D infine il collegio si premura di chiarire che non ci saranno conseguenze disastrose da questa presa di posizine, apparentemente contro la comunicazione in internet via piattaforme)

(testo e link alla sentenza dal blog di Eric Goldman)

Raccolta, a fini di successiva vendita, di informazioni personali altrui: right of publicity e safe harbour ex 230 CDA

La corte distrettuale del Nord California, 16.08.2021, 21cv01418EMC , Cat Brooks e altri c. THOMSON REUTERS CORPORATION (poi, TR), decide la lite iniziata dai primi per raccolta e sucessiva vendita a terzi di loro dati personali.

Il colosso dell’informazione TR , data broker, raccoglieva e vendeva informazioni altrui a imprese interessate (si tratta della piattaforma CLEAR).

Precisamente: Thomson Reuters “aggregates both public and nonpublic information about millions of people” to create “detailed cradletograve dossiers on each person, including names, photographs, criminal history, relatives, associates, financial information, and employment information.” See Docket No. 11 (Compl.) ⁋ 2. Other than publicly available information on social networks, blogs, and even chat rooms, Thomson Reuters also pulls “information from thirdparty data brokers and law enforcement agencies that are not available to the general public, including live cell phone records, location data from billions of license plate detections, realtime booking information from thousands of facilities, and millions of historical arrest records and intake photos.”

1) Tra le vari causae petendi, considero il right of publicity.

La domanda è rigettata non tanto perchè non ricorra l’uso (come allegato da TR) , quanto perchè non ricorre l'<Appropriation of Plaintiffs’ Name or Likeness For A Commercial Advantage>: Although the publishing of Plaintiffs’ most private and intimate information for profit might be a gross invasion of their privacy, it is not a misappropriation of their name or likeness to advertise or promote a separate product or servic, p. 8.

2) safe harbour ex § 230 CDA, invocato da TR

Dei tre requisiti necessari (“(1) a provider or user of an interactive computer service (2) whom a plaintiff seeks to treat, under a state law cause of action, as a
publisher or speaker (3) of information provided by another information content
provider.”
), TR non ha provato la ricorrenza del 2 e del 3.

Quanto al 2, la giurisprudenza insegna che <<a plaintiff seeks to treat an interactive computer service as a “publisher or speaker” under § 230(c)(1) only when it is asking that service to “review[], edit[], and decid[e] whether to publish or withdraw from publication thirdparty content.” Id. (quoting Barnes, 570 F.3d at 1102). Here, Plaintiffs are not seeking to hold Thomson Reuters liable “as the publisher or speaker” because they are not asking it to monitor thirdparty content; they are asking to moderate its own conten>>

Quanto al requisito 3, l’informazione non è fornita da terzi ma da TR: the “information” at issue herethe dossiers with Plaintiffs’ personal informationis not “provided by another information content provider.” 47 U.S.C. § 230(c)(1). In Roomates.com, the panel explained that § 230 was passed by Congress to “immunize[] providers of interactive computer services against liability arising from content created by third parties.” 521 F.3d at 1162 (emphasis added). The whole point was to allow those providers to “perform some editing on usergenerated content without thereby becoming liable for all defamatory or otherwise unlawful messages that they didn’t edit or delete. In other  words, Congress sought to immunize the removal of usergenerated content, not the creation of content.” Id. at 1163 (emphases added). Here, there is no usergenerated contentThomson Reuters generates all the dossiers with Plaintiffs’ personal information that is posted on the CLEAR platform. See Compl. ⁋⁋ 13. In other words, Thomson Reuter is the “information content provider” of the CLEAR dossiers because it is “responsible, in whole or in part, for the creation or development of” those dossiers. 47 U.S.C. § 230(f)(3). It is nothing like the paradigm of an interactive computer service that permits posting of content by third parties.

Ancora sugli annuari on line che usano dati personali degli ex studenti

In Knapke v. Peopleconnect Inc , 10.08.2021, un Tribunale di Washington decide una lite sul right of publicity sfruttato indebitamente dall’annuario Classmates (C.) (nella fattisecie proponendo nome e immagine in niserzioni publiciitarie).

C. pubblica annuari di scuola e università, parte gratjuitamente (ma con pubblicità) e parte a pagamento.

C. si difende strenuamente ma la corte rigetta la domanda di dismiss.

E’ rigettata l’eccezione di safe harbour ex 230 CDA, trattandosi di materiale proprio e non di soggetti terzi.

Inoltre si v. le analitiche difese di C..

La più interessante è basata sul First Amendment: <<Classmates argues that “where a person’s name,  image, or likeness is used in speech for ‘informative or cultural’ purposes, the First Amendment renders the use ‘immune’ from liability.”>> (sub F).

La corte però la rigetta.

Avevo già dato notizia mesi fa di altro caso relativo agli annuari, CALLAHAN v.
ANCESTRY.COM INC..

(notizia e link tratti dal blog di Eric Goldman)