In Backpage.com (piattaforma di compravendite rivale di craiglist) comparivano anche molti annunci a sfondo sessuale.
A seguito di uno di questi, una minorennme (tredicennne all’epoca!) cadeva vittoma di predatori.
Agiva quindi assieme alla madre in giudizio contro Salesforce (poi: S.) per aver collaborato e tratto utile economico dagli incarichi ricevuti da Backpage, relativi alla collaborazione nella gestione online dei contatti con i suoi utenti.
Il distretto nord dell’Illinois, eastern div., Case: 1:20-cv-02335 , G.G. (minor) v. Saleforce.com inc., 16 maggio 2022, accoglie l'(immancabile) eccezione di S. della fruibilità del predetto safeharbour.
Il punto è trattato con buona analisi sub I Section 230, pp. 6-24.
La corte riconocse che S. sia in interactive computer service, , sub A, p. 8 ss: difficilmente contestabile.
Riconosce anche che S. sia chiamato in giudizio come publisher, sub B, p. 13 ss: asserzione, invece, meno scontata.
Chi collabora al fatto dannoso altrui (sia questi un publisher -come probabilmente Backpage- oppure no) è difficile possa essere ritenuto publisher: a meno di dire che lo è in quanto la sua condotta va qualificata col medesimo titolo giuridico gravante sul soggetto con cui collabora (si v. da noi l’annosa questione del titolo di responsabilità per concorrenza sleale ex art. 2598 cc in capo al terzo privo della qualità di imprenditore concorrente).
(notizia e link alla sentenza dal blog del prof. Eric Goldman)
Attualmente il sito web di Backpage.com è sotto sequestro della forza pubblica statunitense. Compare questo: