Sulla decisione giudiziale intorno al cognome ex art. 262 cc

Cass. Sez. I, Ord. 21/01/2025, n. 1.492, rel. Tricomi:

<<In caso di riconoscimento non contestuale da parte dei genitori non coniugati, l’art. 262 cod. civ. conferisce al giudice il potere discrezionale di decidere, in base al superiore interesse del minore, se aggiungere o sostituire al cognome materno quello paterno. Questo potere non è subordinato ad automatismi e deve tener conto dell’ambiente in cui il minore è cresciuto fino al momento del riconoscimento da parte del padre>>.

(massima da Onelegale)