La lite sui segni distintivi tra “PARTITO LIBERALE EUROPEO” e “PARTITO LIBERALE ITALIANO” è decisa in sede cautelare (art. 700 cpc.) da Trib. Roma, sez. specializz., ord. 13.12.2021, g.d.: F. Basile, proc. caut. n. 48755-1 e al n. 48755-2 del R.A.C.C.- per l’anno 2021 .
IN causa erano stato azionati sia segni privato-civili che di impresa. La domanda è rigettata sui secondi (per mancata allegazione di uso coommerciale e per mancata distintività, § 23 ss) ma è accolta per i primi.
L’iter motivatorio è tradizionale ma interessante , costtuendo un ripasso della disciplina dei partiti e in particolare dei loro segni distintivi (che è poi quella delle assocaizioni non riconosciute).
E’ di buona fattura ma abbisognante di qualche messa a punto . Ad es. :
1) Che la disciplina del segno distintivo associativo sia quello della persona fisica ex artt. 6/7 cc (§ 33 ) è tutt’altro che sicuro. L’art. 6.2 parlando di nome e di prenome si riferisce solo alle seconde (così anche Breccia nel Comm. Scialoia Branca, sub art. 6 , pp. 373 e 375). Sarebbe servito quanto meno un ragionamento analogico (non certo estensivo) e probabilmente partendo dalla disciplina dei segni di impresa (denominazione/ragione sociale, art. 2567 cc) più che dalle citt. disposizoni
2) Inoltre è errato applicare i requisiti della originalità/distintività (§ 41 ss), se la disciplina di riferimento è quella delle persone fisiche: in tale modo infatti surfrettiziamente si va verso la disciplina degli enti commerciali. Cioè si declama l’adesione ad una discipljna ma se ne applica una diversa: le persona fisiche infatti possono senza problema avere un nome diffusissimo (Paolo Rossi) o generico” (il cognome Persona è diffuso e certo ammissibile sarebbe un prenome Tizio).