Caso classico di sfruttramento della notorietà altrui deciso da Trib. Venezia n° 1391/2021 del 06.07.21, RG 1004/2020, Fiorin Granzotto c. Output srl.
L’attrice aveva concesso di farsi fotografare da fotografi acccreditati in occasione del festival musicale 2018 di Treviso ; aveva poi visto riprodotto abusivamente tale ritratto sui social e su locandina del festival dell’anno seguente.
Agisce quindi contro l’organizzatore del Festival e con successo.
< L’attrice ha fornito adeguata prova dello sfruttamento della sua immagine su incarico e nell’interesse della convenuta Output srl, organizzatrice dell’Home Festival poi ridenominato Core Festival, che ne ha tratto sicuro giovamento a fini commerciali.
La pubblicazione della immagine è, infatti, avvenuta sia sui social network, accessibili ad un numero indeterminato di persone, sia attraverso comunicazione promo pubblicitaria dell’evento (cartellonistica, volantini, comunicazioni email, pubblicazioni cartacee), tanto che per la capillarità della diffusione dell’immagine l’attrice è divenuta la ragazza immagine simbolo dell’edizione 2019 >.
Determinazione del danno: <Tenuto conto della capillarità della diffusione dell’immagine, rivolta ad un pubblico indeterminato e potenzialmente molto numeroso, della pubblicità sui social network, dell’esposizione a mezzo gigantografie pubblicitarie affisse nelle principali città del Veneto, della notorietà del Core Festival e del presumibile vantaggio economico conseguito dall’Organizzatore dell’evento, nonché dell’elevato gradimento riscosso dall’immagine come si ricava dal numero di visualizzazioni raggiunto sui social network appare congruo riconoscere, in via equitativa, all’attrice, a titolo di risarcimento dei danni, l’importo onnicomprensivo di € 20.000,00, determinato all’attualità>.
Va solo detto che il Tribunale non chiarisce il rapporto tra le successive riproduzioni e le iniziali fotografie autorizzate: non è che tale autorizzazione coprisse anche gli usi poi contestati? il Tribunale non si esprime.