Cass. n. 23.602 del 28.07.2022, sez. 1, rel. Marulli, affronta il tema, interessante perchè nuovo.
La questione è quella del <<se a seguito della soppressione delle clausole mutualistiche figuranti nello statuto di una società cooperativa a mutualità prevalente insorga o meno l’obbligo di devolvere il patrimonio sociale in favore dei fondi mutualistici – >>.
La risposta della SC è negativa.
Alla luce degli artt. 2545 undecies cc e 2545 octies cc, la risposta è esatta ma semplice. La complicazione piuttosto deriva dal combinato disposto dell’art. 111 decies disp. attuaz. cc e dell’rt. 17 legge 23.12.2000 n. 388: la Corte, tuttavia, la supera .
Principi di diritto enunciati :
“in tema di società cooperativa, la perdita dei requisiti di mutualità prevalente, conseguente alla modificazione ovvero alla soppressione delle clausole antilucrative, non comporta l’obbligo della società di devolvere il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti in favore del fondo mutualistico di appartenenza, giacché detto effetto a seguito della riforma del diritto societario del 2003 si produce ai sensi dell’art. 2545 undecies c.c., se la società deliberi la propria trasformazione, mentre nel diverso caso della perdita dei requisiti di mutualità prevalente l’art. 2545 octies c.c., prevede che gli amministratori, sentito il parere del revisore esterno, debbano redigere apposito bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili“.
“In tema di società cooperativa, la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 17, ai sensi del quale la soppressione da parte della società delle clausole di cui al D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 26, comporta l’obbligo per la stesse di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, in favore del fondo mutualistico di appartenenza deve reputarsi, a seguito della riforma societaria del 2003, implicitamente abrogato, giacché detto effetto si produce nel regime normativo attuato dalla riforma ai sensi dell’art. 2545 undecies c.c., se la società deliberi la propria trasformazione, mentre nel diverso caso della perdita dei requisiti di mutualità prevalente l’art. 2545 octies c.c., prevede solo che gli amministratori, sentito il pararere del revisore esterno, debbano redigere apposito bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Ne’ vale ad assicurare l’ultrattività di detta norma l’art. 111 decies disp. att. c.c., giacché esso, coerentemente con la propria natura di norma transitoria, è diretto unicamente ad agevolare l’adeguamento delle clausole antilucrative già presenti nello statuto delle società cooperative e mutualità prevalente al regime normativo attuato dalla riforma“.