Sulla (non) duistinzione tra violazioni come socio e violazioni come amminisraore nelle società di persone

Cass.  sez. I, Ord. 10/06/2024 n. 16.043, rel. Fraulini:

<<La sentenza impugnata non è conforme alla costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 4404 del 02/07/1988; Sez. 1, Sentenza n. 2736 del 9/3/1995; più di recente, Sez. 1, Ordinanza n. 26059 del 05/09/2022), secondo cui nelle società di persone, e ancor più nella societàsemplice che ne costituisce l’archetipo di base, il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità commesse dal solo amministratore determinino non solo la relativa revoca dalla carica, ma anche l’esclusione del socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela della finalità e degli interessi dell’ente.
Invero, nelle società di persone non opera la struttura organicistica, propria delle società di capitali, in cui l’ente agisce per il tramite di organi diversi e distinti dai soci, con compiti e responsabilità altrettanto diversificati.
Il carattere distintivo dei due tipi societari – oltre che la diversa dinamica della responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali – è, infatti, anche la circostanza che nella società di persone la proprietà, la gestione e il controllo sono indistintamente affidati a tutti i soci, laddove nelle società di capitali le tre funzioni sono, o possono essere a seconda del tipo sociale, distinte tra loro.
Da tanto deriva, sempre a livello sistematico che, mentre nelle società di capitali la violazione dei doveri da parte dei diversi organi è affidata a ipotesi diverse e giuridicamente distinte tra loro, nelle società di persone (con la sola esclusione della Sas per la caratteristica tipologica inerente all’esistenza di due categorie distinte di soci) la violazione dei doveri del socio può essere dedotta da comportamenti che minino l’affectio societatis sia in relazione ad atti di disposizione uti socius che da atti posti in essere nell’esercizio di funzioni gestorie o di controllo, parimenti rinvenibili in automatico nel patrimonio giuridico di tutti i soci.
Ciò è tanto più vero nella società semplice, come quella per cui è causa, ove la legge riconosce a tutti i soci, per la semplice constatazione dell’assunzione di tale qualità, il diritto di amministrare, distinguendosi solo le modalità (disgiuntiva o, congiuntiva) con cui tale attività può essere realizzata.
Peraltro, la circostanza che alcuni soci, pur avendone diritto, si astengano dall’amministrare, affidando la gestione agli altri (eventualità che si è verificata nel caso di specie, ove è pacifico che E.E. abbia amministrato la società per dieci anni) è espressamente contemplata dall’art. 2261 cod. civ. che, in tale evenienza, ribadisce che anche i soci non amministratori mantengono il diritto di ricevere da chi amministra tutte le informazioni inerenti allo svolgimento degli affari sociali, ivi compreso, ove tale esclusiva gestione duri più di un anno, il rendiconto analitico della gestione>>.

Regola esatta solo se il contraatto non distingue i ruoli; errata nel caso contrario.