Cass. Sez. I, Ord. 18/12/2023, n. 35.256 rel. Campese:
<<2.2. E’ indubbio che l’ informazione di cui si discute – la targa di un autoveicolo, in quanto riferita a soggetto identificato o identificabile – deve considerarsi dato personale>>.
<<2.5. Il Collegio, inoltre, è conscio del fatto che dal dato personale della targa, consultando il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), è possibile risalire solo al nominativo dell’ intestatario del veicolo che, in astratto, potrebbe anche non esserne l’effettivo utilizzatore o, addirittura, essere una persona giuridica – non oggetto di tutela da parte del GDPR – o un soggetto diverso dall’effettivo proprietario. 2.5.1. Tuttavia l’affermazione del tribunale secondo cui Il numero di targa dei veicoli costituisce in una percentuale statisticamente preponderante un dato personale idoneo a risalire alla persona dell’utilizzatore del parcometro, consentendone, dunque, la profilazione, onde il trattamento non può dirsi irrilevante sotto questo profilo, in quanto fondata su valutazione evidentemente fattuale, non è ulteriormente sindacabile in questa sede (se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti in cui il già richiamato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 lo consente. Nessuna specifica censura in tal senso, tuttavia, è stata prospettata dalla odierna ricorrente), sicchè la doglianza finisce con il sostanziarsi in una inammissibile richiesta di rivisitazione di detta valutazione, così mostrando, ancora una volta, di non considerare che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. le pronunce di legittimità già rinvenibili alla fine del p. 1.3.4. di questa motivazione)>>
Non mi pare esatto. E’ vero che il concetto è delineato in termini ampi dall’art. 4 n.1 GDPR. E’ pure vero tuttavia che la ratio della normativa protettiva sta nel permettere all’interessato la scelta di quanto e come divulgare ciò che non è ancora divulgato: e quindi viene meno quando il dato è appunto già in pubblico dominio, come per la presenza del nome nel PRA