La lite decisa da Trib. Milano 30.04.2020, rel. Marangoni, sent. 2658/2020, RG 70751/2015, Dynit srl c. Yamato srl – Koch Media srl, concerne l’illecito doppiaggio in italiano di dieci film giapponesi per bambini.
Punti salienti del decisum:
. distinzione tra il diritto di proiettare il film e quello sui relativi dialoghi tradotti (e sul doppiaggio in genere);
– applicazione dell’rt. 1398 cc (falsus procurator) all’atto dispositivo compiuto da soggetto privo dei poteri di impegnare la società titolare di diritto;
- impssibilità di acquisto per usucapione: <<Del resto, Yamato, terza acquirente dall’originario contraente del negozio inefficace, non potrebbe neppure eccepire l’acquisto a titolo originario in virtu del possesso, essendo inapplciabile ai diritti di autore la regola del possesso vale titolo. Tale interpretazione di segno negativo, già ribadita da questo e da altri Uffici di merito (cfr. Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 1386 del 14 luglio 2015) nonché dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 5359 del 5.3.2010), trova supporto nella considerazione che manca qui “ogni potere sulla cosa, la quale s’identifica nello stesso contesto normativo in una parte, semplice o composta, ma comunque separata e individuale, della realtà materiale, deve negarsi il rilievo del possesso di cui all’art.1140, con esclusione dell’applicabilità dell’usucapione” (cfr. Cass. cit.).
La parte che pretende di vantare diritti autorali non originali per effetto dell’autonoma creazione deve dunque provare lo specifico fatto traslativo. Invero, anche il possesso del “corpus mechanicum” non può legittimare l’acquisto della proprietà autorale -in questo caso delle tracce del doppiaggio- a titolo originario, trattandosi di una mera disponibilità del bene, non accompagnata dall’unicità del godimento medesimo. Il possesso del corpus mechanicum non consente, infatti, a differenza dei beni materiali, di assicurare l’unicità del godimento del bene e la possibilità di possesso esclusivo del bene stesso, presupposto essenziale per poter ragionare di un acquisto a titolo originario della proprietà di un bene>>
- – elemento soggettivo per il risarcimento del danno: il collegio scrive di <presunzione di colpa> che però è assente dal dettato della legge di autore: <<Quanto al profilo soggettivo della condotta, la presunzione di colpa che assiste l’illecito qui indagato non è stata qui superata, tenuto conto, in generale, della peculiare diligenza richiesta all’operatore di mercato nella collocazione di beni o servizi sul mercato alla salvaguardia di prerogative privatistiche di altri concorrenti.>>. Probabilmente intendeva <presunzione di negligenza> per la professionalità del convenuto: ma l’affermazione sarebbe di dubbia esattezza, in mancanza di fondamento legislativo. Più semplicemente ricorreva negligenza, senza necessità di ravvisare presunzioni.
- quantificazione del danno: <<Occorre tenere in conto che si tratta di nove riproduzioni cinematografiche rispetto alle quali il doppiaggio costituisce una sola frazione dei diritti autorali cumulati nel singolo film e che le opere litigiose erano già state riproposte sul mercato nazionale dalla stessa attrice.
Il Collegio ritiene dunque congruo -pur tenendo conto del criterio correttivo al rialzo della somma che sarebbe stata pattuita in sede di libera contrattazione anche al fine disincentivante della violazione- riconoscere a titolo risarcitorio complessivo l’importo complessivo di € 40.000,00 quale somma complessiva già liquidata in moneta attuale, sulla quale decorrono gli interessi legali dalla pronuncia al saldo>. Errato è invocare il <fine disincentivante>, essendo il risarcimemnto (compansazione) altro dalla sanzione (misura ultracompensativa).