Trib. Milano 28.06.2021, sent. n. 5546/2021, rg 54438/2017, rel. Marconi, decide sulla diligenza o meno del liquidatore nell’aver stipulato due transazioni: la prima con un debitore, la seconda con il locatore , che contestava il recesso da un rapporto locatizio immobiliare.
La censura delle transazioni è sempre difficile, caratterizzando il contratto lo scambio tra aliquid datum e aliquid retentu per por fine alla lite ( si pensi alla nota questione della sua revocabilità).
Ebbene, così motiva:
<<Con riferimento alla valutazione giudiziale dell’opportunità della conclusione da parte della liquidatrice delle transazioni che la società attrice considera fonte di danno, vengono in rilievo i principi espressi dalla giurisprudenza in materia di limiti al sindacato del merito delle scelte di gestione degli amministratori, essendo, analogamente, riservata in linea generale alla discrezionalità del liquidatore la valutazione della convenienza delle scelte relative alla liquidazione dell’attivo patrimoniale o alle modalità di estinzione dei debiti sociali. Come è noto, il merito delle scelte di gestione adottate dagli amministratori di società è tendenzialmente insindacabile in sede giudiziale (c.d. “business judgment rule”), salvo il limite della palese irragionevolezza di tali scelte, desumibile dal fatto che l’amministratore non abbia usato le necessarie cautele e assunto le informazioni rilevanti (Cass. 12 febbraio 2013, n. 3409; Cass. 22 giugno 2017, n. 15470). Si tratta di una valutazione da condurre necessariamente ex ante, non potendosi affermare l’irragionevolezza di una decisione dell’amministratore per il solo fatto che essa si sia rivelata ex post economicamente svantaggiosa per la società>>
Tutto bene, nessuna novità. Segnalo l’importanza della prospettiva ex ante (prognosi postuma, potremmo dire).
<< In particolare, non può essere ritenuto responsabile l’amministratore che, prima di adottare la scelta gestoria contestata, si sia legittimamente affidato alla competenza di figure professionali specializzate (Trib. Milano, 15 novembre 2018, n. 11476)>>: precisazione interessante per gli operatori.
<< Applicando tali principi anche alle scelte di convenienza economica a cui è chiamato il liquidatore nell’assolvimento del suo incarico, l’accertamento di una responsabilità della Lobova nei confronti della Mechel Service presuppone, dunque, che siano provate tanto l’irragionevolezza ex ante delle transazioni concluse dalla liquidatrice, quanto il danno patito ex post dalla società per effetto di tali accordi.>> : ancora sulla prospettiva ex ante.
<<Quanto alla prima transazione, non vi è prova dell’asserito danno. Non solo non è stato dimostrato che la società debitrice Sifer fosse in grado di pagare l’intero credito nel momento in cui, il 5 dicembre 2014, la liquidatrice con l’assistenza del legale della società ha concluso la transazione, ma è emerso dalla documentazione prodotta dalla convenuta che la società debitrice aveva chiuso l’ esercizio 2015 con un patrimonio netto negativo per € 5.420.415 (doc. 20 convenuta, p. 23) e che in data 29 luglio 2016 era stata messa in liquidazione (doc. 21 convenuta, p. 4). Non emerge, quindi, ex post [ex post? che c’entra se la prospettiva è ex ante?] alcun danno subito dalla società Mechel per effetto della transazione conclusa con la Sifer, il cui dissesto finanziario avrebbe con ogni probabilità impedito alla società attrice di ottenere, all’esito del giudizio di opposizione, il pagamento anche solo parziale del suo credito. Né si può ritenere ex ante irragionevole la stipulazione della transazione: una simile conclusione potrebbe essere raggiunta solo qualora fosse praticamente inesistente il rischio di perdere la causa. Nel caso di specie, invece, l’esecutorietà del decreto ingiuntivo era stata sospesa dal giudice dell’opposizione; circostanza questa che faceva apparire tutt’altro che scontato un esito del contenzioso favorevole a Mechel Service (v. doc. 19 di parte convenuta a pag. 2). Anche la stipulazione della seconda transazione non può ritenersi irragionevole ex ante. La natura tombale della precedente transazione con 21ABB era opinabile in relazione ai nuovi vizi occulti lamentati in un momento successivo al precedente accordo transattivo e riconosciuti dallo stesso perito consultato dalla liquidatrice ( v. doc. 3 convenuta). In ogni caso, poi, sarebbe stato necessario un giudizio, potenzialmente di lunga durata e in ogni caso dall’esito incerto, perché fosse accertato il fatto che la precedente transazione impediva la proposizione delle nuove richieste risarcitorie. L’ammontare della pretesa risarcitoria riconosciuto con la transazione (€ 294.000), poi, è sensibilmente inferiore sia ai danni lamentati da 21ABB (€ 580.000, v. doc. 12 convenuta), sia alla somma indicata dallo stesso perito incaricato di stimare i danni dalla Mechel (€ 414.000, v. doc. 3 convenuta). Comunque, la decisione di transigere è stata presa dalla Lobova all’esito della consultazione con un avvocato, come emerge da una comunicazione tra lei e Denis Shamne (amministratore della società controllante dell’attrice) a cui riferisce che «L’avvocato italiano consiglia di transigere» (doc. 12 attrice). Come precedentemente ricordato, non può essere ritenuta negligente la condotta dell’amministratore o del liquidatore che, nell’adozione delle scelte di gestione, acquisisca prudentemente il giudizio di esperti del settore prima di decidere. La liquidatrice convenuta, nel caso in esame, commissionando la perizia sul danno e consultandosi con un avvocato esperto dell’ordinamento giuridico italiano, ha adottato tutte le cautele necessarie a prendere una decisione informata e consapevole così che la convenienza economica della scelta adottata non è sindacabile in sede giudiziale>>.
Spunti molto interessanti per i consulenti in caso di ipotesi transattive.