Qualche spunto processuale sul risarcimento del danno ex art. 15 cod. privacy (testo allora vigente) in Cass. ord. 14.618 del 26.5.2018, PF c. Comune di Cellara CS.
Oggi analoga disposizione sta nell’art. 82 del reg. _UE GDPR.
<<2.3. Risulta decisivo osservare che l’illegittimo trattamento di dati sensibili D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 4 configurabile come illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c., non determina un’automatica risarcibilità del danno poichè il pregiudizio (morale e/o patrimoniale) deve essere provato dal danneggiato secondo le regole ordinarie, quale ne sia l’entità e la difficoltà di assolvere l’onere probatorio, trattandosi di un danno-conseguenza e non di un danno-evento, senza che rilevi in senso contrario il suo eventuale inquadramento quale pregiudizio non patrimoniale da lesione di diritti costituzionalmente garantiti (Cass. n. 15240 del 03/07/2014). Tuttavia, poichè i danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali, in base al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 15 sono assoggettati alla disciplina di cui all’art. 2050 c.c., il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l’attività di trattamento dei dati, mentre incombe al danneggiante la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno stesso (Cass. n. 10646 del 26/06/2012; Cass. n. 18812 del 05/09/2014).
2.4. La ricorrente opera una non condivisibile sovrapposizione tra i rispettivi oneri probatori e confonde l’onere della prova del danno e del nesso di causalità, che gravava su di lei, con l’onere di provare la condotta scriminante ex art. 2050 c.c., che gravava sull’autore del fatto illecito, senza cogliere la ratio decidendi focalizzata proprio sulla mancata prova dell’assunto costituito dalla avvenuta pubblicazione on cine della delibera in versione integrale, posto che dalle deposizioni dei testi ( F. e M., oltre che C., padre della amministrata) non era emerso che gli stessi avessero visionato il testo integrale della delibera on line>>
I fatti storici sottostanti:
<<P.F., nella qualità di amministratrice di sostegno di C.A., aveva chiesto al Tribunale di Cosenza la condanna del Comune di Cellara al risarcimento dei danni subiti dall’amministrata a causa della pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune di Cellara della (OMISSIS) con la quale era stata accolta la richiesta di ricovero della stessa presso un centro socio-riabilitativo diurno per disabili, contenente informazioni sul suo stato di salute. Il Comune aveva resistito.>>