Protezione del personaggio di fantasia col diritto d’autore: la sentenza di appello conferma il Tribunale nel caso Clint Eastwood c. Rango

Con post 2.6.2021 avevo dato conto della setnenza di primo grado Trib. Roma 16.04.2021 che rigettava la domanda del produttore de <Per un pugno di dollari>.

Ora è stata emanata la sentenza di appello App. Roma n. 5432/2022, RG 6935/2021, rel. Romandini, che conferma il primo grado , ricalcandone la motivaizone.

Conferma che nel famoso film, riprodotto in minima misura (un minuto o poco più) in particolare nel suo personaggio più noto <L’uomo denza nome> (C. EAstwood) , il personaggio non è tutelabile perchè non disgiungibile dall’attore che lo impersonifica (C. Eastwood appunto).

Il quesito centrale, secondo il tribunale  cui aderisce la CdA,  sarebbe questo: <<La questione, tuttavia, attiene nel caso di specie, come in modo condivisibile spiegato dal
Giudice di prime cure, alla verifica se il personaggio “l’uomo senza nome”, non più comparso in
alcuna ulteriore opera cinematografica al di fuori dei lungometraggi costituente la c.d. “trilogia
del dollaro”, presenti profili pur minimi della creatività o piuttosto non costituisca “la
rielaborazione personale e non evolutiva (bensì contestualizzata nel mondo western) da parte
di Sergio Leone di prototipi noti alla narrazione letteraria e cinematografica e non ha acquisito
una penetrazione ovvero una permanenza nel pubblico , nella critica cinematografica o nelle

successive opere, così da renderlo qualificabile come opera creativa ed identificabile come tale>>.

Non so se sia esatta la valutazione: bisognerebbe provare a realizzare un  corto con altro attore, ma uguale tutto il resto.

In ogni caso, questo aspetto (disgiungibilità) nella disciplina della proteggibilità del personaggio è importante.

Errata invece l’affermazione per cui la risposta al quesito è questione di fatto (<<Il Tribunale ha optato per la seconda soluzione. Si tratta, dunque, di una valutazione in punto di fatto operata che appare alla Corte, peraltro,
sorretta da adeguata e coerente motivazione
>>): solo i fatti storici rientrano in essa, mentre il loro inquadramento nel concetto di creatività è giudizio in diritto.

La corte qualifica la brevità di riproduzione come <pura volontà di citazionismo … più che altro per rendere omaggio all’attore ed ad regista Sergio Leone >>. Affermazione assai dubbia, parendo invece voler riprodurre per lucrare, anche se abilmente riducendo il tempo per ridurre i rischi di violazione (difettano i requisiti dell’art. 70 l. aut.).

Significativa anche la discussione sull’eccezione di citazione, condotta però con motivazione non molto appfofondita . E’ invece giusta la critica di uso poco o nulla sorvegliato del termine fair use da parte del Trib.

V. il collage riportato da Girardello con post in IpKat 12.09.2022

e poi il video di RAngo, con link sempre offerto dal medesimo autore.

Pronuncia inglese sulla tutela d’autore del “personaggio”

Eleonora Rosati nel blog IPKat dà notizia della sentenza inglese della Intell. Prop. enterprise court del 8 giugno 2022 [2022] EWHC 1379 (IPEC) , Shazam v. Only Fools ltd e altri, che esamina la tutela d’autore del personaggio letterario creato dall’a. per una serie televisiva di successo.

I punti più interessanti per noi sono:

. proteggibilità dello script (equivale a “copione”, suppergiù) come dramatic work secondo il loro copyright act, § 66;

– proteggibilità del personaggio, §§ 76-113 (secondo il doppio test europeo proposto dalla corte di giustizia in Cofemel), protetto anche in  disciplina basata su tipicità come quella UK qual literary work, § 121/2.

La violazione che discende è evidente, § 127.

E’ rigettata sia l’eccezione di parodia , § 194 ss (v. l’esame preliminare sull’istituto, § 160 ss) che quella di pastiche , § 195 ss

Impressiona l’analiticità e la chiarezza di analisi fattuale per accertare la contraffazione: v. lo schedule of infringement  e l’elenco dei punti copiati fornito dal giudice, § 132. Si v. anche la tabella finale delle conclusioni del giudice, p. 67/8.

Il senso pratico e il fine di immediata utilizzabilità di ogni ragionamento, proprio della cultura inglese, ha ancora molto da insegnarci.

Da noi la tutela del personaggio letteraio è comunemente ammessa. Lo stesso per il copione/script, quantomeno in liena astratta (salva la compiutezza espressiva nel caso specifico).

Sulla tutela dello script è noto il precedente cautelare torinese del 2015 (Trib. TO RG 32855/2014, 31.05.2015, Pagani v. Leo Burnett Company, reperibile in rete, ad es. qui) , il cui passaggio rilevante -in astratto: v. poi la seguente applicazione cocncreta- è :

<< –   Per questa ragione un momento di fondamentale importanza nel processo creativo dello  spot  è  la  sua  progettazione.  E’  in  questa  fase  che  avviene  la  individuazione  degli obbiettivi della pubblicità e del modo in cui conseguirli: la comunicazione che si intende dare, i destinatari,   il   modo   in   cui   raggiungerli.   In   altri   termini:   ciò   che   caratterizza   in modo “decisivo” uno spot è il modo in cui esso sceglie di caratterizzare un certo prodotto, e il  modo  in  cui  intende  comunicare  un  certo  messaggio  (p.es.  creando  sorpresa,  divertimento, simpatia,   complicità,   …).   L’idea   dello   spot,   da   intendersi   come   sua progettazione,  costituisce   quindi   la   sintesi,   destinata   a   essere   sviluppata   nella   fase   di   realizzazione del filmato. Anche quest’ultima fase è connotata (o almeno può esserlo) da attività creativa,
focalizzata  sugli  strumenti  di  realizzazione  della  reclame,  sul  sapiente  utilizzo delle   tecnologie  al  servizio  del  progetto  racchiuso  nell’ideainiziale.
–   Le   parti   hanno   a   lungo   discusso   sul   se   lo   script   di   uno   spot   pubblicitario   costituisca una concreta   espressione   creativa,   tale   da   far   riconoscere   il   suo   autore   come     autore dello stesso  spot.  L.B.C.  ha  sottolineato  la  differenza  fra  lo  script  e  il  bozzetto  pubblicitario (noto  in  gergo  come  storyboard),  ed  ha  richiamato  giurisprudenza  che  accorda  la  tutela  autoriale al   bozzetto   (sottintendendo   che   sia   necessario   “almeno   un   bozzetto”   per   ravvisare un contributo   materiale   all’opera).   Va   peraltro   chiarito   che   la   giurisprudenza   citata dal   convenuto  (Cass.  3390/2003)  ha  riconosciuto  al  bozzetto  il  valore  di  opera  protetta  ai sensi dell’art. 1 l. 633/1941; ma ciò di cui qui si discute non è se lo script realizzato dal P. sia  autonomamente  tutelabile  come  opera;  si  discute  invece  se  il  contributo  dato  dal  P.  con lo  script  gli  dia  titolo  per  qualificarsi  autore  morale  dello spot.
–  Il problema non va posto in termini astratti, ma concreti: non si tratta di affermare in  termini  generali  se  la  realizzazione  di  uno  script  sia  un  contributo  decisivo  alla  creazione di  un   filmato   pubblicitario;   ma   di   verificare   se,   nel   caso   di   specie,   lo   script  
realizzato dal ricorrente, per i suoi contenuti, per la sua relazione con lo spot finale, per il modo in cui è Stato  divulgato  e  recepito  nell’azienda  (Leo  Burnett)  e  al  di  fuori  di  essa,  valga  a individuare  il  suo  autore  come  autore  dell’opera  finale  (e  protetta),  cioè  lo spot.>>