E’ terzo il legittimario totalmente pretermesso che agisce in simulazione per la reintegrazione della sua quota di legittima+onere probatorio per l’0azione simulatoria

Insegnamento consolidato quello offerto da Cass.  sez. II, Ord. 03/09/2024, n. 23.598, rel. Giannaccari:

<<Come più volte affermato da questa Corte, il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal “de cuius”, a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce, sia nella successione testamentaria che in quella ab intestato, in qualità di terzo e non in veste di erede, acquisendo quest’ultima qualità solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione (Cassazione civile sez. II, 19/11/2019, n.30079).

Non trovano, pertanto, applicazione nei suoi confronti le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione (Cass. N. 16535/2020; Cass. N. 6315/2003; Cass. N. 5515/1984).

Il legittimario è, quindi, ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., per rimediare a una lesione della quota di legittima, intesa in senso ampio, in modo da comprendere non solo la reintegrazione in senso proprio, tramite la riduzione della donazione dissimulata, ma anche il recupero all’asse ereditario del bene oggetto di alienazione simulata, ovvero di donazione dissimulata nulla per difetto di forma (Cass. n. 8215/2013; n. 19468/2005, Cass. n. 19912/2014, conf. Cass. n. 20960/2016).

In tema di accertamento della simulazione, in assenza di controdichiarazione, la prova non può che essere indiziaria e presuntiva e trovano applicazione i principi consolidati in materia di presunzioni semplici; rientra, pertanto, nei compiti del Giudice del merito la ricerca e la valutazione in termini di idoneità degli elementi presuntivi connotati dai requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, soggetti a una valutazione globale e non con riferimento singolare a ciascuno di questi (cfr. in tal senso Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28224 del 2008).

<< (…)  Infatti, qualora l’azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale – in ottemperanza agli artt. 2697 e 1417 c.c. – indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell’alienazione (come nel caso di specie), è l’acquirente che viene ad essere gravato dell’onere di provare l’effettivo pagamento del prezzo; tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti, contenuta nel rogito notarile, attestante che il prezzo è stato versato, trattandosi per l’acquirente di una mera dichiarazione a sé favorevole (ex multis Cass. 5326/2017, 12955/2014).

La Corte di merito, nell’ambito dell’apprezzamento del materiale probatorio, insindacabile in sede di legittimità, non ha ritenuto decisiva la controdichiarazione della de cuius che, in un primo momento, aveva ammesso l’esistenza della donazione in favore del figlio A.A. e, successivamente, l’aveva revocata. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato>>.

Erede legiottimazio e sua qualità di terzo rispetto alla disciplina probatoria posta dall’art. 1417 cc

Cass.  sez. II, ord. 29/05/2024 n. 15.043, rel. Mondini:

<<10.3. Né, si aggiunge, sull’ammissibilità della prova per interrogatorio formale articolata dal ricorrente – terzo rispetto ai contratti della cui simulazione si tratta – possono esservi dubbi: ciò che rileva ai fini della concessione delle agevolazioni probatorie, non è necessariamente l’esercizio contestuale dell’azione di riduzione, quanto invece l’allegazione a giustificazione della domanda di simulazione della qualità di legittimario e della necessità di addivenire all’accertamento della effettiva natura degli atti simulati, onde garantire il rispetto della quota di legittima, la cui tutela è sicuramente offerta dall’azione di riduzione, anche se non costituisce l’unico strumento che il legislatore accorda al legittimario in vista della tutela delle sue aspettative successorie. Ne consegue che affinché l’erede che sia però anche legittimario possa provare la simulazione per testi o per presunzioni, in deroga al limite dell’art. 1417 c.c. (e ciò anche quando l’esito dell’accertamento della simulazione sia la verifica della nullità della donazione dissimulata in quanto l’atto simulato non è stato predisposto con i requisiti formali prescritti per le donazioni), è necessario che la relativa domanda sia stata proposta sulla premessa dell’avvenuta lesione della propria quota di legittima. Infatti, in tale situazione la lesione assurge a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione ed il legittimario, benché successore del defunto, non può, pertanto, essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’art. 1417 c.c., non rilevando la circostanza che egli, quale erede legittimo, benefici non solo dell’effetto di reintegrazione della summenzionata quota, ma pure del recupero del bene al patrimonio ereditario per intero, poiché il regime probatorio non può subire differenziazioni a seconda del risultato finale cui conduca l’accoglimento della domanda (così Cass. n. 10933 del 2022; Cass. n. 15510 del 2018; Cass. n. 8215 del 2013).

Si è del resto affermato che il legittimario che agisca a tutela della legittima, è ammesso a provare la simulazione anche per testi o presunzioni: “Il legittimario è ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal “de cuius” per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per un’esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia; egli, pertanto, va considerato terzo anche quando l’accertamento della simulazione sia preordinato solamente all’inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima e, così, a determinare l’eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione “ab intestato”, in conformità a quanto dispone l’art. 553 c.c. (Cass. n. 1231/ del 2019); ancora, “in tema di prova della simulazione, l’erede che agisce per l’accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall’art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, non essendo all’uopo necessario l’esercizio contestuale dell’azione di riduzione della donazione dissimulata” (Cass. n. 11659 del 04/05/2023).

Di converso, nella specie, la corte di merito ha negato al legittimario attore la veste di terzo pur riconoscendo che aveva speso la relativa qualità, ed ha quindi negato l’ammissibilità della prova per presunzioni con riferimento alla simulazione relativa della vendita stipulata dai de cuius e l’ex coniuge nel 1989 e in sede di rinvio il giudice di merito dovrà riesaminare la prova articolata dall’originario attore attenendosi al principio secondo cui “Il legittimario è ammesso a provare la simulazione di una vendita fatta del de cuius nella veste di terzo, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per una esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia. In questo senso il legittimario deve essere considerato terzo anche quando l’accertamento della simulazione sia preordinato solamente all’inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima, in conformità a quanto dispone l’art. 553 c.c.“.

Lesione della legittima, ordine di riduizione delle donaizni e non impugnabilità delle donazioni indirette

Interessanti insegnamenti in Cass. sez. 2 n° 35.461 del 2 dicembre 2022, rel. Tedesco, circa l’azione di reintegrazione della quota riservata ai legitimari (artt. 553 ss c,c,)

Riporto due passaggi:

1° sull’ordine delle riduzioni (artt. 555, 558 e 559 cc):

<<Consegue dalla inderogabilità dell’ordine di riduzione che:

a) il legittimario, il quale non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione (ad esempio perché, trattandosi di legato, questo sia stato fatto a persona non chiamata come coerede e il legittimario non abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario, mancando quindi la condizione prevista dall’art. 564 c.c., comma 1: Cass. n. 1562/1964);

b) il legittimario può pretendere dai donatari solo l’eventuale differenza fra la legittima, calcolata sul relictum e sul donatum, e il valore dei beni relitti: se questi sono sufficienti i donatari sono al riparo da qualsiasi pretesa, qualunque sia stata la scelta del legittimario nei riguardi dei coeredi e beneficiari di eventuali disposizioni testamentarie;

c) il legittimario non può recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe prendere dal donatario posteriore (Cass. n. 3500/1975; n. 22632/2013): se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, anche se la prima non sia stata attaccata in concreto con l’azione di riduzione (Cass. n. 17926/2020)>>.

2° sulla non aggredibilità (e quindi sulla sicura circolabilità dei relativi beni) delle donazioni indirette:

<< Invero, se il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l’immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 563 c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti, che sono invece al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nella diversa ipotesi di riduzione di una donazione indiretta (ad esempio nell’intestazione di beni in nome altrui); infatti nella donazione indiretta, come chiarito da questa Suprema Corte nel 2010, poiché l’azione di riduzione “non mette in discussione la titolarità del bene (…) il valore dell’investimento finanziato con la donazione indiretta dev’essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito” (così testualmente Cass. n. 11496 del 2010; contra Cass. n. 4523/2022, nella quale è data per scontata l’applicabilità dell’art. 563 c.c. anche alle c.d. donazioni indirette, senza tuttavia confrontarsi con Cass. n. 11496 del 2010 cit., che, recependo le indicazioni espresse in dottrina, tale applicabilità aveva motivatamente escluso).>>