Cass. sez. II, ord. 06/12/2024 n. 31.288, rel. Giannaccari:
Fatto storico e processuale:
<<1. Con sentenza N. 149/2020 del 21.1.2020, la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda con la quale Ie.Al. e Ba.Pi. avevano chiesto la condanna di Ma.Ro. Roberto alla riduzione del prezzo di vendita del cane To. per vizi dell’animale, oltre al risarcimento dei danni.
Gli attori avevano esposto di aver acquistato da Ma.Ro., venditore di animali, il cane di nome To., che, al momento dell’acquisto era privo di coda e di un testicolo; dopo la consegna, avevano scoperto che il cane aveva anche altre gravi malformazioni genetiche ed avevano sostenuto consistenti spese per le sue cure.
1.1. La Corte d’Appello ha ritenuto che l’assenza di coda e di un testicolo fossero vizi manifesti, tanto più che l’animale non era stato acquistato per finalità riproduttive e, in relazione a tali vizi, ha rigettato la domanda; quanto alla malformazione a carico delle vertebre e dei tessuti molli, il giudice d’appello ha ritenuto che si trattasse di vizi occulti ed ha condannato il venditore alla riduzione del prezzo ed al risarcimento dei danni>>.
In diritto:
<<5.4. Il venditore era, pertanto, tenuto a garantire il compratore dai vizi della cosa, ai sensi dell’art. 1476, comma 1, n. 3 c.c. salvo che i vizi non fossero evidenti o facilmente riconoscibili; in applicazione di tale principio, la garanzia non è stata correttamente estesa dalla Corte d’Appello alla mancanza della coda o del testicolo, anomalie che erano evidenti ictu oculi al momento della vendita.
5.5. Si trattava non solo di vizi palesemente riconoscibili ma non rilevanti ai fini della garanzia perché il venditore non aveva garantito la capacità riproduttiva del cucciolo ed i compratori non avevano manifestato interesse alla capacità riproduttiva.
5.6. Diversamente, la garanzia per vizi era operante per le altre patologie dell’animale, risultando che il cane era affetto da criptorchidismo e da malformazione genetica delle pelvi, da patologie a carico delle vertebre e dei tessuti molli.
5.7. Si trattava di vizi occulti che si erano manifestati dopo la vendita nonostante il venditore avesse garantito la qualità, sanità e purezza di razza del cane (pag. 7 della sentenza impugnata).
5.8. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di vendita di animali, le norme del codice civile si applicano in mancanza di leggi speciali o, in via gradata, degli usi locali; il venditore è tenuto alla garanzia per vizi per il solo fatto oggettivo della loro presenza, salvo che il compratore fosse a conoscenza dei vizi o che gli stessi fossero facilmente riconoscibili sempre che il venditore non abbia dichiarato che l’animale ne era esente (Cassazione civile sez. II, 17/05/2004, n. 9330)
5.9. Si tratta di vizi che rilevano anche in relazione all’art. 130 del Codice del Consumo, nella formulazione ratione temporis applicabile, sotto il profilo del “difetto di conformità” del bene.
5.10. Sussiste, pertanto, la responsabilità del venditore, il quale era tenuto ad una particolare diligenza in qualità di venditore professionale mentre aveva garantito la salute del cucciolo, senza assicurarsi delle reali condizioni patologiche in modo da porre gli acquirenti nella condizione di decidere se concludere il contratto, nella consapevolezza delle sofferenze che l’animale avrebbe dovuto sopportare, dei disagi da affrontare e delle spese per le cure.
5.11. Ne consegue che, sia ai sensi della normativa civilistica (art. 1492 c.c.) che del Codice del Consumo (art. 130, commi 2 e 7 del Codice del Consumo), gli acquirenti potevano chiedere, a loro scelta, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni>>