Cass. sez. I, Ord. 16/02/2025, n. 3.946, rel. Tricomi:
<<Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio intende qui convintamente ribadire, in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. 817/2011; Cass. 433/2016).
È stato altresì precisato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017; Cass. 35249/2023).
Le violenze, infatti, integrano atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei e pertanto ad esse va riconnessa incidenza causale preminente rispetto a preesistenti cause di crisi dell’affectio coniugalis (Cass. 3925/2018; Cass. 31351/2022).
Il criterio di valutazione seguito dalla Corte di appello per accertare la eventuale sussistenza della responsabilità del marito ai fini della domanda di addebito della separazione è in netto contrasto con la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata. Nel caso di specie la Corte di appello, pur riconoscendo la gravità dell’episodio che aveva dato luogo ad un procedimento penale a carico del marito definito con la sentenza di patteggiamento e le conseguenze che ne sono derivate sul piano fisico alla vittima costretta a ricorrere al pronto soccorso, non ha attribuito rilievo all’episodio ritenendo non provato il nesso causale di quell’episodio così violento con la fine dell’unione.
In tal modo non si è conformata ai principi sopra esposti secondo cui, come si è detto, resta irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale. La decisione impugnata va, pertanto, cassata sul punto e rinviata alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà a liquidare le spese della presente fase>>.