Cass. n° 40.138 del 15.12.2021, rel. Carrato, chiarisce che la conferma (meglio: la volontaria esecuzione) ex art. 590 cc non opera quando questo il testamento è inesistente, come succede nel caso di documento apocrifo.
In particolare: <<l’art. 590 c.c. non ha modo di operare quando risulta accertata – come è pacificamente accaduto nel nostro caso – l’apocrificità del testamento (quindi interamente nullo) per falsità della sottoscrizione del “de cuius” (non potendo quindi,discorrersi della nullità di singole disposizioni testamentarie, alle quali si possa aver dato volontaria esecuzione, manifestando la volontà di non impugnarle). E’ stato, infatti, al riguardo affermato il principio (al quale dovrà uniformarsi il giudicedi rinvio) secondo cui l’art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del “de cuius”, sicché detta norma non trovaapplicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la qualeesclude in radice la riconducibilità di esso al testatore (cfr. Cass. n. 11195/2012 e, daultimo, Cass. n. 10065/2020).In altri termini, in tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito dellasottoscrizione, previsto dall’art. 602 c.c. distintamente dall’autografia delle disposizioniin esso contenute, ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di averel’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicuratadall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimoche, dopo avere redatto il testamento – anche in tempi diversi – abbia disposto del suopatrimonio senza alcun ripensamento; pertanto, nel caso in cui sia accertata la nonautenticità della sottoscrizione apposta al testamento, non può trovare applicazionel’art. 590 c.c. che, nel consentirne la conferma o l’esecuzione da parte degli eredi,presuppone l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, pur essendoaffetta da nullità, sia comunque frutto della volontà del “de cuius”>>.
Soluzione ineccepibile.